Che cosa prevede l’ordinamento in tema di crediti dell’albergatore?

La tutela fornita dal Codice Civile

La tutela dei crediti dell'albergatore è la ratio dell'art. 2760 C.C. (Crediti dell'albergatore), il quale così dispone:



"I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo".


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