Cassa integrazione, un salvagente

Norme&Fisco –

Prorogato anche per il biennio 2011-2012 la possibilità per le aziende in difficoltà di ricorrere alla cassa in deroga. Soluzione applicabile solo ai dipendenti che vantano un’anzianità aziendale di almeno tre mesi

È stata confermata per altri due anni la possibilità, anche per i pubblici esercizi, di ricorrere alla cassa integrazione per i propri dipendenti. Prendendo atto del fatto che la crisi economica non sembra ancora aver concluso la sua scia (proprio negli ultimi mesi le richieste di cassa integrazione sono tornate a crescere), la Finanziaria 2011 (legge 220/2010) ha infatti prorogato gli ammortizzatori sociali in deroga, tra cui la cassa integrazione (Cigd), che potrà essere utilizzata per i lavoratori di aziende che generalmente sono esclusi dai sussidi ordinari, come gli esercizi pubblici. I gestori in difficoltà potranno di conseguenza sostenere i propri dipendenti, compresi gli apprendisti.
Gli ammortizzatori in deroga sono quei trattamenti di integrazione salariale concessi ai lavoratori dipendenti di imprese che non rientrano nella norma generale sugli ammortizzatori sociali (legge 223/91), che contiene disposizioni su cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione.


Accesso condizionato

Condizione base per poter fare richiesta è che l’impresa-bar abbia iniziato l’attività da almeno 12 mesi, e che i lavoratori per i quali si fa domanda siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla Cigs (cassa integrazione straordinaria), e cioè un’anzianità lavorativa presso lo stesso datore di almeno 90 giorni. Bisogna quindi lavorare nel bar da almeno tre mesi. Possono usufruire della cassa anche gli apprendisti e i contratti di somministrazione.
Il gestore deve presentare domanda alla Regione competente (che a sua volta la trasmette all’Inps) entro 20 giorni dalla sospensione del rapporto di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, e indicando il periodo d’intervento.
Ai lavoratori coinvolti spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione che avrebbero percepito per le ore di lavoro non prestate, fino al limite dell’orario stabilito per contratto e comunque non oltre le 40 ore settimanali. La durata della cassa integrazione è stabilita negli accordi e nei provvedimenti di concessione.
La concessione della cassa integrazione - va ricordato - decade se il lavoratore che ne beneficia svolge contemporaneamente un’attività retribuita senza che lo abbia comunicato agli enti competenti.

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