Bar e somministrazione di cibi precotti

Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 2006, n. 10393

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 distingue due principali tipologie, quella sub A, propria della ristorazione, e quella sub B, nella quale confluiscono bar, caffè, pasticcerie e simili, e che annovera tra le categorie di prodotti offerti per il consumo quelli di gastronomia, categoria che ricomprende anche i cibi precotti, purché la cottura sia avvenuta in un diverso esercizio - essendo la presenza di una organizzazione per la preparazione dei pasti peculiare degli esercizi di ristorazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. A - e semplicemente sottoposti ad operazione di riscaldamento nel locale autorizzato ai sensi della lettera B del citato art. 5, comma 1. Ne consegue che non è soggetto a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991 l'esercente che, essendo munito di licenza di cui all'art. 5, comma 1, lett. B, della stessa legge, abilitante alla somministrazione di prodotti di gastronomia, abbia offerto al consumo cibi precotti, preparati mediante cottura altrove e somministrati al cliente previa sola eventuale operazione di riscaldamento.



Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 2006, n. 10393


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