Auto: sforbiciata sulle deduzioni

Norme&fisco –

Entrate in vigore a inizio 2013 le nuove regole sulla deducibilità dei costi relativi agli automezzi aziendali: l’aliquota base ora è al 20%. Una guida completa: la norma, le possibili eccezioni, i noleggi. E i diversi trattamenti fiscali legati a tipo di uso e utilizzatore

La gestione della macchina aziendale è diventata più cara: da quest'anno, infatti, per la maggior parte delle autovetture aziendali la deducibilità dei costi è stata ridotta alla metà. Inoltre sono state introdotte restrizioni e nuovi obblighi di comunicazione nel caso di utilizzo di beni aziendali da parte dei soci o dei familiari. Esponiamo una panoramica sulle nuove regole appena entrate in vigore.

Deducibilità dei costi
I costi per carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni, tassa di proprietà, custodia, interessi passivi relativi a finanziamenti specifici per l'acquisizione di tali mezzi (circolare 47/E del 28/06/2008), nonché canoni di locazione finanziaria, ammortamenti e noleggi relativi ai mezzi a motore per il trasporto di persone hanno, generalmente, una deducibilità limitata. Ci sono tuttavia anche casi in cui la deducibilità è totale, altri invece in cui sono completamente indeducibili.
La casistica per le autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori e i veicoli immatricolati come autocarri che non impediscono il trasporto di persone (i Suv: categoria N1, codice di carrozzeria F0 e rapporto tra potenza in chilowatt e portata in tonnellate - massa complessiva meno tara - pari o superiore a 180)  è più articolata. I casi possibili sono sei, elencati di seguito: una norma generale e cinque eccezioni.
1. Deducibili al 20% (40% fino al 2012 o esercizio in corso al 18/07/2012): è la norma generale, dalla quale si discostano le eccezioni esaminate nei punti seguenti. L'aliquota di ammortamento per le autovetture è del 25% (12,5% per il primo anno di entrata in funzione) e, ai fini fiscali, è calcolato sui valori massimi indicati nella tabella qui accanto (da ridurre poi al 20%). Nel costo delle autovetture da sottoporre ad ammortamento sono comprese anche le spese di immatricolazione e l'eventuale Iva indetraibile.
Anche per i costi di leasing e noleggio o locazione operativa sono previsti dei valori massimi (vedi riquadro in basso). Per determinare il costo massimo dei beni in leasing, da ridurre poi al 20%, bisogna eseguire la proporzione tra i valori indicati nella tabella in alto e il costo di acquisto del bene da parte della società di leasing (normalmente indicato in contratto). Un esempio? Il canone di leasing di un'autovettura avente un costo, Iva indetraibile compresa, di 25.813 euro sarà deducibile al 14% (20% di 18.076/25.813 euro).
2. Deducibili al 70% (90% fino al 2012 o esercizio in corso al 18/07/2012): l'aliquota si applica se i veicoli sono dati in uso privato, oltre che aziendale, a dipendenti per più della metà del periodo di imposta (l'utilizzo promiscuo privato/azienda costituisce fringe benefit per il dipendente, tassato in busta paga sulla base delle tariffe Aci per una percorrenza di 4.500 chilometri annui), senza limiti di costo per il calcolo degli ammortamenti.
È opportuno che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura risulti dal contratto di lavoro, da un'appendice dello stesso, da una lettera d'uso o simili. Se il dipendente, invece, usa il mezzo solo per uso aziendale si applicano le regole di deducibilità del punto precedente.
3. Deducibili al 80%: vale per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Valgono i limiti della tabella precedente, salvo per le autovetture, per le quali il limite è più elevato: è infatti pari a 25.822,84 euro.
4. Deducibili in parte integralmente e in parte al 20%: la regola vale in caso di utilizzo promiscuo dell'autovettura - per uso sia aziendale sia personale - da parte di un collaboratore a progetto o di un amministratore. In questa ipotesi, infatti, le spese che la società ha sostenuto nell'esercizio per l'autovettura possono essere dedotte integralmente sino a concorrenza del compenso in natura attribuito (tariffe Aci per percorrenza di 4.500 chilometri annui), mentre l'eventuale eccedenza è deducibile come visto al punto 1. (20%, con i limiti massimi per l'ammortamento). È opportuno che l'utilizzo promiscuo dell'auto risulti dal contratto a progetto o, per gli amministratori, da verbale assembleare o simili.
5. Interamente deducibili: la regola vale per i mezzi adibiti a uso pubblico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, cioè assolutamente necessari per l'esercizio dell'attività e destinati a generare direttamente ricavi. Sono i casi, ad esempio, delle società che li noleggiano, con o senza conducente, delle scuole guida e simili.
6. Deducibilità limitata: quest'ultima possibilità, abbastanza rara, si ha quando l'auto viene data in uso esclusivamente personale al dipendente o collaboratore non socio o familiare. In questo caso i costi sono deducibili nei limiti dell'importo addebitato (o considerato fringe benefit) nei confronti del dipendente che corrisponde al valore normale del servizio, cioè ai prezzi praticati in media dalle aziende di autonoleggio.

Noleggi per trasferte
I noleggi di auto per trasferte fuori del comune di lavoro hanno una normativa particolare e non sono soggetti alle limitazioni previste per i noleggi e i leasing in genere. Il relativo costo è deducibile al 100%, anche ai fini Irap, fino a concorrenza delle tariffe relative a veicoli di potenza non superiore a 17 (benzina) o 20 (gasolio) cavalli fiscali. Non vale quindi l'eventuale limite giornaliero di euro 1,98 (3.615/365 giorni x 20%)  previsto per le locazioni finanziarie e altri tipi di noleggi. La relativa Iva è interamente detraibile se l'uso è solo lavorativo.

Dipendenti in missione
Dipendenti, collaboratori a progetto e amministratori possono usare la propria auto, su incarico e con autorizzazione dell'impresa, per missioni e trasferte fuori dal comune di lavoro a fronte di un rimborso chilometrico che non è tassato in capo al dipendente/collaboratore se effettuato in base alle tabelle Aci per i chilometri effettivamente percorsi per l'impresa. Il relativo costo è deducibile per l'impresa ai fini dell'imposta personale (Ires, Irpef) con un limite massimo pari al costo chilometrico per autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (benzina) o a 20 (gasolio); l'eventuale eccedenza non è deducibile. Tale rimborso non è deducibile ai fini Irap e l'Iva è indetraibile.            

Plus e minusvalenze
Le plusvalenze o le minusvalenze emergenti dalla cessione di beni a deducibilità limitata sono tassabili o deducibili nella stessa misura in cui sono stati dedotti i relativi costi per ammortamento.
Se la percentuale di deducibilità è cambiata nei diversi anni bisogna sommare gli importi dedotti in ciascun anno e dividerli per il totale degli ammortamenti stanziabili; il risultato moltiplicato per cento darà la percentuale di valenza fiscale della plusvalenza o della minusvalenza in oggetto.                 

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