Apprendisti: formazione più “light”

Norme&Fisco –

In vigore le linee guida sull’apprendistato professionalizzante e il libretto formativo validi su tutto il territorio nazionale. La durata dell’offerta formativa pubblica può scendere da 120 a 80 o 40 ore in funzione del livello di istruzione del neoassunto

È ormai entrata a regime (dal 1° ottobre scorso) la nuova riforma dell'apprendistato, in virtù del decreto lavoro (Dl 76/2013) convertito dalla legge 99/2013.
Le Regioni, pur un po' in ritardo rispetto al termine (non perentorio) del 30 settembre, hanno varato le linee guida sull'apprendistato professionalizzante (il cosiddetto contratto di mestiere) per uniformare su tutto il territorio nazionale l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, cioè la formazione pubblica che può essere organizzata dalle Regioni (ne hanno la facoltà, non l'obbligo) per integrare la formazione professionalizzante svolta invece sotto la responsabilità dell'azienda.

Le linee guida
Le linee guida sono state subito inviate al governo, per l'accordo in conferenza Stato-Regioni. Superata la scadenza del 30 settembre, sono però entrate in vigore anche altre novità legislative, che prevedono l'adozione di un modello unificato per la tenuta del libretto formativo; e la centralizzazione delle regole in una sola regione - quella dove è situata la sede legale - per le imprese multilocalizzate.
Le linee guida delle Regioni intervengono su durata, contenuti e modalità della formazione di base e trasversale.
La durata dell'offerta formativa pubblica nei tre anni di apprendistato (prevista dal Tu Sacconi Dlgs 167/2011 in generale con un tetto massimo di 120 ore) può scendere a 80 o 40 ore, tanto più elevato il livello di istruzione, il titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione. E può scendere ancora per quanti hanno già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
Le competenze da acquisire riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro, l'organizzazione e la qualità aziendale, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa. Il piano formativo individuale dell'apprendista, da redigere in forma di documento, è obbligatorio solo sulla formazione per le competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Il documento
Redatto di norma insieme al contratto di lavoro (da stipulare per iscritto entro 5 giorni dall'invio della comunicazione telematica di assunzione), il documento definisce nei dettagli il percorso formativo (monte ore, sede, contenuti di massima, qualifica, livello di partenza e finale).
La formazione va poi registrata sul libretto formativo, che deve avere la struttura definita dal decreto del ministero del Lavoro del 10 ottobre 2005: ma va bene anche un documento “fai da te”.

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