Alcol agli under 16: la vendita è reato

Una circolare degli Interni chiarisce che il divieto non riguarda la sola somministrazione. Punibili anche i dipendenti dei locali

V endere - e non solo somministrare - bevande alcoliche ai minori di 16 anni è vietato. La precisazione è arrivata dal ministero dell’Interno, che con una circolare del 1° giugno scorso ha reso ufficiale l’interpretazione dell’articolo 689 del codice penale che punisce i gestori sorpresi a somministrare alcol ai minori. Il divieto non riguarda quindi solo il consumo diretto, nei pubblici esercizi, ma in generale la vendita al dettaglio degli alcolici.
La circolare è stata inviata ai prefetti e commissari di governo delle province di Bolzano, Trento e Aosta per invitarli ad “adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, stante la costante crescita del fenomeno di abuso di alcolici, soprattutto da parte di giovani, con conseguenze dannose per la salute degli assuntori e anche per la sicurezza”.

Punibili anche i barman
Una recente sentenza della Cassazione (la n. 27706/11) ha precisato che a rispondere del reato di somministrazione di alcolici a minori non è solo il titolare, ma anche il gestore (“chi lo gestisce per lui, legittimamente o abusivamente”) e il dipendente “come rappresentante di fatto dell’esercente”. Un barman colto a servire alcolici a un under 16, quindi, rischia la sanzione penale.

Le sanzioni

Secondo il Codice penale (art. 689), l’esercente che somministra bevande alcoliche a un minore di 16 anni rischia la sospensione della licenza, oltre a una sanzione pecuniaria da 516 a 2.582 euro (ai sensi del D. Lgs. 274/2000).
Stesse sanzioni sono ora previste anche per la vendita. La pena è applicabile anche se al momento del servizio il gestore è assente (Cassazione sentenza n. 42248 del 8 luglio 2004).

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome