Normative
Esercizi di vicinato, non serve la licenza
Per l'apertura dei cosidetti punti di vicinato basta una semplice comunicazione da indirizzare all'ufficio protocollo del Comune
10 Novembre 2008
Niente più licenze per nuova apertura, subingresso, trasferimento di sede, cambio di proprietà o gestione, variazioni di superfici di vendita, cessazione di attività. Da tempo i titolari degli esercizi di commercio, soprattutto se di piccole dimensioni, beneficiano delle misure introdotte dal d.lgs. n. 114/1998 che ha innovato la precedente normativa, semplificando le incombenze burocratiche.
Per i c.d. “esercizi di vicinato”, in luogo della vecchia licenza chiesta al Sindaco, basta una comunicazione su apposito modulo (Com 1) - da depositare in triplice copia all’ufficio protocollo del Comune competente - ed è possibile compiere simili attività dopo 30 giorni, presentando la relativa denuncia al Registro delle Imprese. L’autorizzazione amministrativa comunale rimane obbligatoria per le attività commerciali esercitate nelle “medie strutture” e nelle “grandi strutture” di vendita e può essere revocata qualora il titolare non inizi l’attività, rispettivamente, nell’anno o nei due successivi, oppure la sospenda per un periodo superiore a un anno.
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