Dichiarazioni: come evitare sanzioni

Norme&fisco –

Sono tre i check previsti dall’Agenzia delle entrate sui modelli compilati per il pagamento delle tasse: un primo, effettuato su tutti, per verificare la correttezza formale dei dati principali. Gli altri due, fatti su un numero selezionato, per cogliere le incongruenze

Con l'invio telematico delle dichiarazioni, i tempi di controllo si sono molto abbreviati. Il controllo avviene in tre fasi successive: automatizzato, formale e sostanziale.

La prima verifica
L'Agenzia delle entrate provvede a controllare tutte le dichiarazioni ricevute, correggendo gli errori materiali e di calcolo rilevabili dalla stessa dichiarazione o dai dati dell'anagrafe tributaria, commessi per:
a. la determinazione di imponibili, imposte e contributi;
b. il riporto delle eccedenze d'imposta e di contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c. le indicazioni delle detrazioni d'imposta, delle deduzioni e dei crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni.
Vengono controllati anche l'ammontare e la tempestività dei versamenti.
Se dalla liquidazione emergono risultati diversi da quelli indicati in dichiarazione, o anche eventuali mancati o ritardati versamenti, viene inviata al contribuente per raccomandata (o per via telematica all'intermediario che ha inviato la dichiarazione se è stata effettuata l'apposita opzione in dichiarazione) una comunicazione di irregolarità, nota come avviso bonario.

Le possibili risposte
Al ricevimento dell'avviso, il contribuente può fare due cose:
1. comunicare i dati non considerati nella fase di liquidazione (ad esempio, un importo versato ma non rilevato dall'Agenzia), sanando così la propria posizione;
2. effettuare i versamenti richiesti. Pagando entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione per gli importi versati tardivamente o non versati è ridotta al 10%.
L'importo può essere versato con rate trimestrali fino a un massimo di sei (per un totale di un anno e tre mesi) per importi fino a 5.000 euro e di 20 (quattro anni e nove mesi) per importi superiori. La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.
L'avviso bonario viene inviato nella maggior parte dei casi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione (stanno arrivando le comunicazioni relative alle dichiarazioni 2011).
Se la liquidazione automatica non ha riscontrato errori o mancati versamenti viene inviata una comunicazione di regolarità all'intermediario (non al contribuente) per via telematica.
Nel caso non venga presentata la documentazione che dimostri che gli importi richiesti non sono dovuti e non venga pagato quanto richiesto, l'Agenzia delle entrate provvederà all'emissione del ruolo con l'aggiunta delle sanzioni intere (pari al 30% della cifra dovuta); la relativa cartella di pagamento deve essere notificata da Equitalia, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per la dichiarazione 2013 sui redditi 2012 il termine è il 31/12/2016).
Nei rari casi in cui il termine del pagamento delle imposte scade, in tutto o in parte (ad esempio per pagamento rateale), oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, si fa riferimento all'anno di scadenza del versamento dell'ultima o unica rata.

I controlli formali
Il controllo formale si effettua per dichiarazioni selezionate ed è finalizzato a verificare la conformità delle detrazioni e deduzioni per oneri e per ritenute subite esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate e trasmessi per legge da sostituti di imposta, enti previdenziali ed assistenziali, banche e imprese assicuratrici.
È previsto l'invio di due comunicazioni ai contribuenti: la prima per richiedere i documenti necessari al controllo, la seconda per comunicarne l'esito. Se l'esito comporta dei rilievi, viene comunicato al contribuente; se si provvede al versamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione si beneficia di una riduzione della sanzione al 20% delle minori imposte versate.
Se non viene presentata la documentazione richiesta né viene pagato quanto richiesto dall'Agenzia delle entrate (anche solo la prima rata, se è richiesta la rateizzazione degli importi dovuti), la stessa provvederà all'emissione del ruolo con le sanzioni intere (30%); la relativa cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per la dichiarazione 2013 sui redditi 2012, entro il 31/12/2017).

Controlli approfonditi
Ogni anno, sulla base di criteri selettivi prefissati con circolari annuali emanate di norma a inizio anno, si individuano un numero selezionato di dichiarazioni da sottoporre ai cosiddetti controlli sostanziali; questi ultimi derivano da studi di settore (specie in casi di non congruità), liste di controllo, segnalazioni o indizi di evasione. Sono possibili tre modalità di controllo e accertamento (art. 39, Dpr n. 600/1973):
1. accertamento analitico: la base imponibile viene ricalcolata nelle singole componenti attive e passive;
2. accertamento “analitico-induttivo”: in questo caso la legge consente l'uso di presunzioni semplici, purché abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza;
3. accertamento “induttivo-extracontabile”: permette all'Agenzia di rettificare il reddito mediante presunzioni, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, di contabilità inattendibile, di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi non sussistenti.
L'accertamento sostanziale può essere svolto o in ufficio, chiedendo al contribuente documenti e giustificazioni, o con un accesso presso la sede dell'impresa, seguendo particolari modalità stabilite settore per settore e denominate “metodologie di controllo”.
Se sono riscontrate violazioni alle norme fiscali, il controllo si conclude con la redazione di un processo verbale di constatazione, in cui vengono indicate le violazioni rilevate con la quantificazione di imposte e sanzioni, che in questo caso vanno dal 100 al 240% delle imposte evase.
Il contribuente ha 60 giorni per dimostrare le sue ragioni all'Agenzia delle entrate, che poi emette l'avviso di accertamento, cioè l'atto impositivo, da notificare al contribuente, con cui si contestano le violazioni e quantificano i maggiori imponibili e le maggiori imposte da versare, con le relative sanzioni e interessi tenuto conto del processo verbale di constatazione e delle ragioni portate dal contribuente.
Se il contribuente ritiene infondato quanto indicato nell'avviso di accertamento può fare ricorso alle Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Il procedimento giurisdizionale si articola su tre livelli: primo grado in sede di commissioni provinciali, secondo grado in sede di commissioni regionali e terzo grado in Cassazione.

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