Compra una macchina e riduci le tasse

Agevolazioni fiscali –

La Tremonti Ter introduce sgravi fiscali fino al 50% sull’acquisto di apparecchiature come macchine da caffè, forni, frigoriferi, lavastoviglie, strumenti per la cucina e la preparazione di bevande. Il beneficio riguarda Irpef e Ires e si applica anche a chi chiuderà il bilancio in rosso

L'occasione è ghiotta anche per bar e pubblici esercizi. Gli investimenti effettuati dal primo luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari nuovi sono “coperti”, infatti, da un regime agevolato di tassazione. L'importo che si potrà scalare dal reddito d'impresa sarà pari al 50% del valore degli investimenti stessi. È il meccanismo della Tremonti Ter contenuta nel Dl 78/09, convertito in legge nell'agosto scorso dal Parlamento. Macchine da caffè, forni, apparecchi per la refrigerazione e la ventilazione, lavastoviglie, macchine per la preparazione di pasti e bevande sono alcuni dei beni che rientrano nell'ambito applicativo di questo sconto fiscale.
È stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 44/E, a chiarire le modalità con cui opera la detassazione. L'agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche se neo-costituiti, intesi come tali quelli che aprono i battenti nel periodo compreso dal primo luglio 2009 al 30 giugno 2010. Sono interessate le attività produttive di redditi d'impresa, senza distinzione per quanto riguarda la loro natura giuridica, la dimensione e il settore produttivo di appartenenza. Sono invece esclusi dall'agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d'impresa.

Interessati Irpef e Ires

Il beneficio opera esclusivamente ai fini Irpef e Ires, di conseguenza non tocca minimamente l'Irap.
I periodi d'imposta interessati sono il 2009 e il 2010. Gli investimenti effettuati dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 producono una detassazione nella dichiarazione sui redditi d'impresa 2009 (quella che si presenta nel 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del prossimo anno avranno effetto sulla dichiarazione da presentare nel 2011. Rispetto alle precedenti edizioni della Tremonti non è necessario alcun confronto con gli investimenti effettuati nei precedenti periodi d'imposta.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.
L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti si applica “esclusivamente” nella determinazione del saldo Irpef/Ires dei periodi d'imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo né sul versamento degli acconti che dovranno essere determinati comunque al lordo dell'agevolazione.

L'usato è escluso

Baristi ed esercenti devono comunque fare attenzione. Non possono infatti accedere allo sgravio se il macchinario che hanno acquistato è stato a qualunque titolo già utilizzato. L'unica eccezione prevista riguarda i beni utilizzati solamente per scopi dimostrativi (per esempio, un macchinario esposto in uno show-room) e mai entrati in funzione. L'impiego per simili finalità non fa infatti smarrire la caratteristica della novità. Ai fini dell'agevolazione, precisa infine la circolare, non è importante la provenienza dei beni oggetto dell'investimento: quindi è indifferente che siano stati prodotti da imprese italiane o estere.
L'acquisto del macchinario deve poi effettivamente avvenire per finalità relative all'esercizio d'impresa. L'investimento è, quindi, assolutamente funzionale all'attività svolta nel bar o nell'esercizio pubblico.

Non si può cedere a terzi

Per questo, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, il diritto all'incentivo fiscale viene meno quando, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, si dovesse verificare una di queste quattro condizioni: la macchina viene ceduta a terzi; viene destinata a finalità estranee all'attività d'impresa; è acquisita tramite leasing o è oggetto di un successivo contratto di lease-back e non viene riscattata; è acquistata mediante contratto con riserva della proprietà, successivamente risolto per inadempimento del compratore.
In linea generale, la detassazione è cumulabile con altre agevolazioni, a patto che le norme relative a tali misure non dispongano il contrario. Per esempio, il beneficio previsto dalla Tremonti Ter è cumulabile con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate o con quello per le attività di ricerca e sviluppo. Lo sconto fiscale per gli investimenti, invece, non si può sommare con l'agevolazione sull'Irpef spettante per le spese di riqualificazione energetica. Nel caso in cui siano per esempio applicabili entrambe le detrazioni, l'acquirente deve quindi fare una scelta. E, di conseguenza, in relazione al medesimo bene oggetto di investimento, il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50% del valore dell'investimento oppure avvalersi della detrazione che gli spetterebbe per la riqualificazione energetica.

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