Chi può sorvegliare la mia attività ?

Pubblici esercizi e forza pubblica

I locali debbono essere, ai sensi della L. 287/91 e D.M. 564/92, sottoposti a verifica; in pratica devono essere sorvegliabili, ispezionabili da parte della forza pubblica.

L'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura o ampliamento della superficie o al trasferimento di sede degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande "il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno", cioè "accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali" destinati a pubblico esercizio della somministrazione.

In adempimento di quest'ultima prescrizione il Ministro dell'Interno ha emanato il D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 nel quale sono contenuti i criteri di sorvegliabilità (esterna ed interna) dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.



Per sorvegliabilità dei locali deve intendersi la possibilità (= la facilità) per gli organi di polizia di poter controllare, dall'esterno dei locali, le vie d'accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all'interno del locale. Allo scopo di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte.

è quindi chiaro che i locali all'interno dell'esercizio non devono essere intercomunicanti con abitazioni o con altri locali destinati a diverse attività.

Più in particolare dal D.M. 564 del 1992 si ricavano le seguenti caratteristiche della sorvegliabilità dei locali:



a) le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private (art. 1, comma 2);

b) in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico (art. 1, comma 3);

c) nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini della sorvegliabilità, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o di uscita (art. 1, comma 4);

d) nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno (art. 2);

e) le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso (art. 3, comma 1);

f) eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi della legge; in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quanto prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo (art. 3, commi 2 e 3).



è opportuno chiarire che qualora lo stato dei locali non soddisfi ai criteri del D.M. 564/92 l'autorizzazione non è rilasciabile; l'art. 4 L. 287/91, per gli esercizi già esistenti, prevede addirittura in tale circostanza la revoca dell'autorizzazione.

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