Chi fa asporto informi bene sugli allergeni

Non occorre nessuna autorizzazione aggiuntiva per affiancare alla somministrazione la vendita take away. attenzione però a fornire le nuove indicazioni obbligatorie

Tutte le leggi regionali sulla somministrazione (e la legge nazionale valida per le regioni che non hanno approvato una propria legge) attribuiscono agli esercizi di somministrazione la possibilità di vendere per asporto tutti gli alimenti e bevande che vengono normalmente somministrati nel locale.

La domanda dei consumatori è in crescita, per diversi motivi: poco tempo, praticità, possibilità di acquisti fuori dagli orari standard o di trovare (e portarsi a casa) prodotti gourmet o di nicchia che altrove non ci sono.

Ma quali sono gli obblighi per chi vuole vendere per asporto? Ci sono aspetti amministrativi e aspetti igienico-sanitari, o meglio di sicurezza alimentare.

Dal punto di vista amministrativo, in base alle singole leggi regionali che disciplinano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, i bar (che non sono più suddivisi in 4 tipologie come avveniva prima del 2001, ma appartengono a un’unica tipologia amministrativa) possono vendere per asporto i prodotti oggetto della somministrazione senza alcuna autorizzazione o titolo aggiuntivo, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

La sicurezza alimentare

Diverso l’aspetto sanitario di sicurezza alimentare: in questo ambito la situazione appare notevolmente mutata dopo l’approvazione del regolamento CE 1169 sull’Etichettatura, entrato in vigore il 14 dicembre 2014.

Innanzitutto il bar, per esercitare l’attività, sotto il profilo igienico sanitario e di sicurezza alimentare deve presentare una Notifica Igienico Sanitaria ai sensi del Regolamento n. 852/2004; con tale Notifica l’esercente dichiara di rispettare le norme sanitarie relative alla vendita, alla somministrazione e alla preparazione di alimenti sulla base delle attrezzature possedute e delle caratteristiche strutturali.

Pertanto dovrà adottare procedure di lavorazione - descritte nel manuale di autocontrollo  ed applicate seguendo i principi del sistema Haccp - in grado di prevenire in modo efficace e affidabile le non conformità igieniche sul prodotto finito, fino al consumo. La Notifica presentata abilita il titolare o il gestore sia alla somministrazione che alla vendita per asporto. Le dichiarazioni inserite nella Notifica sono oggetto di controllo da parte della competente Azienda sanitaria locale, che eventualmente potrà contestare addebiti o mancanze e adottare i provvedimenti conseguenti.

Diversamente, per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari, in caso di vendita per asporto devono essere adoperate maggiori cautele, dettate dalla recente entrata in vigore del Regolamento n. 1169/2011, che “si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale”. I prodotti alimentari non confezionati dal produttore, consumati sul posto o venduti per asporto, sono qualificabili come prodotti “non preimballati”: per questi si applicano le disposizioni dell’articolo 44, che dispone l’obbligo di fornire al cliente le informazioni legate agli allergeni.

Il Ministero della Salute ha chiarito con circolare che le informazioni possono essere riportate sui menu, su appositi registri o cartelli o su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. I sistemi elettronici -  App per smartphone, codice a barre, codice QR ecc. - non possono essere predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome