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Bar e lavoro minorile: cosa dice la legge

Le principali norme poste a tutela del lavoro dei minorenni

Team Legalweb

28 Gennaio 2008

L'articolo 37 della Costituzione tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
In Italia la normativa di riferimento in materia di lavoro minorile è rappresentata dalla legge n. 977/1967 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, come successivamente modificata ed integrata dai decreti legislativi n. 345/1999 e n. 262/2000.
La normativa citata distingue tra "bambini" e "adolescenti", ossia tra minori di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni e/o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico, e minori di ambo i sessi di età compresa tra i 15 e i 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico.
In base alla normativa vigente, l'età minima per l'avvio al lavoro viene fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, e non può essere in ogni caso inferiore a 15 anni compiuti.
Per determinare, quindi, il limite di età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori occorre verificare la sussistenza di due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.
In particolare, la vigente normativa in materia di lavoro minorile si applica ai minori che hanno un contratto di lavoro, anche speciale (es. apprendistato, contratti di formazione, lavoro a domicilio).
Non si applica invece nei confronti degli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare o, comunque, prestazioni non nocive e non pericolose rese in imprese a conduzione familiare (es. bar, ristorante).
La legge regola l'orario di lavoro e definisce i periodi di riposo a seconda del tipo di lavoro.
Stabilisce, inoltre, la durata delle ferie pagate, l'assistenza medica preventiva gratuita e disciplina i controlli sanitari periodici, così come l'addestramento obbligatorio sul posto di lavoro.
La legge prevede, inoltre, il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore, e il divieto del lavoro notturno per i bambini e gli adolescenti.
Si ricorda che l'impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, è lecito purché non siano pregiudicati la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
In tal caso l'assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

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