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Avviare una pizzeria da asporto: cosa dice la legge

Le cose da sapere per l'inizio dell'attività

Avv. Luca Olivetti

31 Agosto 2007

Per aprire una pizzeria da asporto è necessaria l'autorizzazione del Comune del luogo in cui è situato l'esercizio. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari di legge, sia di impianto che funzionali, da parte dell'ASL.
La domanda va presentata all'ASL, la quale entro trenta giorni dal ricevimento della medesima rilascia l'autorizzazione dopo la verifica del rispetto delle disposizioni in materia.
L'imprenditore che esercita questa attività deve iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio. L'iscrizione all'Albo può avvenire in forma individuale o societaria, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di inizio attività e necessita della fotocopia dell'autorizzazione igienico-sanitaria per l'esercizio dell'attività.
Un laboratorio artigianale di pizzeria da asporto deve essere composto essenzialmente dai seguenti locali:
a) locale di vendita;
b) laboratorio;
c) deposito materie prime;
d) servizio igienico per il personale e spogliatoio.
I requisiti-tipo di ogni locale sono stabiliti dal Regolamento d'igiene comunale, il quale fissa anche i requisiti impiantistici.
In linea generale, va sottolineato che aerazione e illuminazione naturale e artificiale dei locali devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento edilizio comunale, e che pareti e pavimenti devono sempre essere realizzati in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
Si ricorda, infine, che vi sono norme particolari relativamente ai contenitori degli alimenti destinati al consumo lontano da locale.
In materia, la normativa di riferimento è data dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica di imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
In particolare, la normativa italiana vieta categoricamente l'utilizzo di carta di recupero per fabbricare i contenitori da asporto per prodotti 'umidi' (quale ad es. la pizza) ed impone ai fabbricanti di utilizzare, almeno nello strato di carta che deve venire a contatto con l'alimento, esclusivamente pasta di carta vergine.

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