Assenza per malattia del dipendente e controlli sanitari
Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728
Avv. Luca Olivetti
27 Aprile 2007
Il controllo sulla salute del lavoratore deve essere imparziale.
Il divieto di accertamenti sanitari privati sulle assenze del dipendente per malattia o infortunio comporta, infatti, che le "ispezioni" possono essere fatte solo dai medici del S.s.n. e non dal medico aziendale.
E ciò vale anche nelle aziende per le quali è "obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed è stato nominato a tal fine un medico competente", pena la responsabilità del datore di lavoro per violazione dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori.
Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728
Il divieto di accertamenti sanitari privati sulle assenze del dipendente per malattia o infortunio comporta, infatti, che le "ispezioni" possono essere fatte solo dai medici del S.s.n. e non dal medico aziendale.
E ciò vale anche nelle aziende per le quali è "obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed è stato nominato a tal fine un medico competente", pena la responsabilità del datore di lavoro per violazione dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori.
Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728
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