Assenza per malattia del dipendente e controlli sanitari

Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728

Il controllo sulla salute del lavoratore deve essere imparziale.

Il divieto di accertamenti sanitari privati sulle assenze del dipendente per malattia o infortunio comporta, infatti, che le "ispezioni" possono essere fatte solo dai medici del S.s.n. e non dal medico aziendale.

E ciò vale anche nelle aziende per le quali è "obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed è stato nominato a tal fine un medico competente", pena la responsabilità del datore di lavoro per violazione dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori.



Cassazione penale, sez. III, 9 dicembre 2004, n. 1728


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