
Normative
Alcol e schiamazzi nel mirino dei sindaci
Giro di vite contro la vendita e somministrazione di alcolici e lotta all'abuso tra i più giovani. Per i trasgressori, previste multe fino a 500 euro e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza
16 Ottobre 2009
Nell’album dei ricordi dell’estate 2009, un posto di rilievo lo avranno sicuramente le ordinanze emesse dai sindaci per vietare o limitare il consumo di alcolici. Ordinanze che “toccano” la somministrazione e quindi da vicino il mondo dei bar. Come nel caso di Roma. In questo caso è stata prevista anche la sospensione della licenza fino a 60 giorni, o la revoca in caso di recidiva, per tutti quei bar che vendono alcolici ritenuti corresponsabili di rumori o danneggiamenti all’esterno del locale. Il Comune di Milano ha puntato a bloccare l’utilizzo di alcol per i minori di 16 anni, con un divieto di acquistare o consumare alcolici in strada o nei locali. Per i trasgressori è stata prevista una contravvenzione da recapitare ai genitori per un importo fino a 450 euro (500 se la multa non è pagata entro cinque giorni).
Per capire dove risiedano i poteri dei sindaci nell’imporre questo tipo di regolamentazione, bisogna riavvolgere il nastro del tempo e andare a un anno fa. Nel primo Consiglio dei ministri della nuova legislatura fu approvato un pacchetto sicurezza, che comprendeva tra l’altro il Dl 92/2008. Il provvedimento, poi convertito dal Parlamento nel luglio del 2008, ha riconosciuto nuovi poteri e competenze ai primi cittadini e alle amministrazioni comunali, delineando un percorso che ha portato a codificare il concetto di sicurezza urbana. E cosa debba intendersi per sicurezza urbana lo ha specificato il ministero dell’Interno con il decreto del 5 agosto 2008: “Un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
È lo stesso decreto del Viminale a fissare la tipologia dei casi su cui deve indirizzarsi l’intervento del sindaco: le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi come lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol, le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire quanto precedentemente indicato. Non solo. L’opera di prevenzione e contrasto messa in campo dai sindaci deve riguardare anche i comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che ne rendono difficoltoso l’accesso.
Un primo monitoraggio sulle ordinanze comunali emesse anche in materia di contrasto alla vendita e alla somministrazione di alcolici è stato compiuto da Cittalia, la fondazione dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani). La rilevazione si riferisce a un periodo temporale precedente all’ultima estate. Il panorama che emerge è quello di disposizioni tarate sulle specificità di un territorio: spesso i divieti riguardano solo alcuni quartieri; possono essere stati vincolati a particolari ore o giorni. Le ordinanze si differenziano anche relativamente alla previsione di sanzioni. Ai bar, in qualche caso, viene imposto il divieto di vendere bibite alcoliche da asporto con bicchieri e bottiglie di vetro. In alcuni contesti, poi, l’intervento sull’alcol è di fatto rivolto a scongiurare - rileva Cittalia - lo stazionamento di gruppi di giovani in aree pubbliche nelle ore del riposo. «Vero è che - sottolineano i ricercatori - ordinanze di questo tipo mettono in gioco un difficile e delicato equilibrio, negli spazi urbani, tra la tutela dei diritti dei residenti e la fruibilità degli spazi pubblici».
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