Alberghi e servizi di connessione telematica

La recente nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha chiarito che:



1) non devono richiedere la licenza (prevista dall'articolo 7 del DL 144/2005, convertito nella L 155/2005), gli alberghi la cui offerta si limiti alla sola telefonia vocale, sia dalle camere che dalle aree comuni;

2) devono invece chiedere la licenza gli alberghi che mettono a disposizione della clientela servizi di connessione alla rete telematica, all'interno della camere e/o nelle aree comuni.

3) per le comunicazioni effettuate dall'interno delle camere non è prescritto l'obbligo della trascrizione della durata delle conversazioni telefoniche;

4) per le connessioni telematiche che gli utenti alloggiati effettuano dalle aree comuni, l'obbligo di identificazione si ritiene assolto contestualmente all'identificazione richiesta dall'articolo 109 Tulps, rispettando le altre disposizioni contenute nel decreto del 16 agosto 2005, quindi anche la conservazione della fotocopia del documento identificativo da esibire in caso di controlli;

5) per le connessioni telematiche che gli utenti non alloggiati svolgono dalle aree comuni, vanno effettuati tutti gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale, quindi sia l'identificazione sia la annotazione sull'apposito registro dei dati relativi alla data e durata delle connessioni, con conservazione della fotocopia del documento di riconoscimento.


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