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Fisco

Accertamenti fiscali, nuove procedure

Introdotto nell'ordinamento un nuovo strumento volto a favorire l'adesione spontanea da parte del contribuente ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e Iva

Gaetano Murano

10 Novembre 2008

Il Legislatore tributario con il d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) ha introdotto nell'ordinamento giuridico interno un nuovo strumento che potremmo definire volto a favorire l'adesione spontanea da parte dei contribuenti ai processi verbali di constatazione in materia di Imposte sui Redditi ed Iva, redatti dagli Organi preposti dell'Amministrazione Finanziaria, che consentono l'emissione di accertamenti parziali ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54, comma 4, del D.P.R. 633/1972 . Grazie alla nuova disciplina è ora, quindi, possibile per il contribuente manifestare l'intendimento e la volontà di aderire al contenuto integrale del verbale di constatazione, attraverso una comunicazione, da inviare entro i 30 giorni successivi alla consegna del verbale stesso al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'organo che materialmente lo ha redatto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede a notificare al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Attraverso tale forma di adesione, ciascun contribuente potrà dunque procedere a una definizione anticipata della propria posizione fiscale, così come rilevata in sede ispettiva, beneficiando, altresì, di una riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni, commesse in un determinato periodo d'imposta, relative sia ai tributi oggetto di adesione sia al contenuto delle dichiarazioni presentate. È riconosciuta, altresì, la possibilità di versare, alla definizione dell'accertamento parziale, il quantum debeatur avvalendosi delle procedure rateali previste dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, senza presentazione di alcuna garanzia, fermo restando in ogni caso che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Qualora, infine, non si proceda al pagamento delle somme definite con l'atto di adesione all'accertamento parziale entro i prescritti limiti temporali, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvederà alla relativa iscrizione a ruolo “definitiva” degli importi dovuti.

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